Articolo 1 Denominazione, scopo e sede

  1. Il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Jonio (di seguito Forum) è un’associazione volontaria e transnazionale, senza scopo di lucro, disciplinata dal diritto italiano, tra Camere di Commercio e dell’Economia dei Paesi appartenenti alla Macro Regione Adriatico Ionica riconosciuta dall’ Unione Europea attraverso la Strategia EUSAIR. All’Associazione possono anche aderire altri Enti ed organismi, pubblici e privati, comprese le Camere miste, che ne condividono i presupposti e le attività.
  2. L’Associazione ha lo scopo di costruire e sviluppare l’integrazione economica, ambientale e culturale tra gli enti camerali del Mare Adriatico e del Mar Ionio. L’Associazione inoltre si prefigge lo scopo di fornire un concreto contributo alla realizzazione dell’integrazione europea e del suo allargamento, a favorire le migliori condizioni di sicurezza e legalità ed alla promozione delle pari opportunità tra uomini e donne.
  3. L’Associazione può aderire ad associazioni, fondazioni, organismi pubblici e/o privati, anche internazionali, aventi i medesimi scopi.
  4. L’Associazione ha sede in Ancona presso la Camera di Commercio delle Marche. Potranno essere istituite altre sedi secondarie presso ogni Stato rientrante nell’area di riferimento.

 

Articolo 2 Iscrizione, recesso, decadenza

  1. Sono Membri fondatori dell’Associazione la Camera dell’Economia della Croazia – Camera Regionale di Spalato e la Camera di Commercio di Ancona, ora Camera di Commercio delle Marche a seguito della riforma del sistema camerale italiano.
  2. I membri non fondatori dell’Associazione si distinguono in membri ordinari e membri sostenitori. Sono membri ordinari le Camere di Commercio e/o Camere dell’Economia e altri organismi del sistema camerale dei Paesi della Macro Regione Adriatico Ionica. Sono membri sostenitori dell’Associazione enti pubblici e/o organismi privati, purché aventi finalità analoghe a quelle camerali, legate allo sviluppo economico dei territori. I membri sostenitori non sono ammessi nella composizione degli organi direttivi, possono partecipare alle riunioni di tali organi in qualità di osservatori e comunque senza il diritto di voto.
  3. L’ammissione all’associazione dei membri non fondatori avviene a seguito di formale deliberazione del Consiglio Direttivo, previa richiesta di adesione da parte del legale rappresentante dell’associando, corredata da idonea deliberazione dell’organo competente. L’ingresso nell’Associazione viene perfezionato tramite il versamento della quota associativa annuale nella misura determinata dagli organi dell’Associazione. Il contributo associativo non è trasmissibile.
  4. L’adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno all’Associazione entro il 31 ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  5. L’associato è tenuto al versamento dei contributi associativi nei termini e nei modi stabiliti dall’apposito
  6. L’associato che non versa i contributi associativi, dopo due anni solari, decade da socio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo previa diffida, con formale decisione portata a conoscenza dell’ente interessato.
  7. I rappresentanti dell’ente che ha deliberato il recesso, o che sia stato dichiarato decaduto da socio, decadono dagli organi dell’Associazione.
  8. Tra gli associati vige una disciplina uniforme delle modalità associative.
  9. Ogni associato è responsabile delle obbligazioni assunte dall’Associazione nei limiti della quota versata salva la responsabilità delle persone che rappresentano l’associazione ex art. 36 ss. Cod. civ. italiano.

Articolo 3 Compiti

  1. L’Associazione, per raggiungere il proprio fine istituzionale ed allo scopo di facilitare e sviluppare l’attività dei suoi Membri svolge i seguenti compiti:
  • favorire l’integrazione economica, sociale, culturale e scientifica dello spazio adriatico – ionico;
  • creare un’immagine globale e comune all’interno ed all’esterno dello spazio adriatico – ionico;
  • assumere il ruolo di istanza di cooperazione transfrontaliera in qualità di organismo transnazionale;
  • realizzare reti tra istituzioni, enti e associazioni di categoria.
  1. In generale, essa potrà compiere tutte le operazioni che si potranno ricollegare a detti compiti e che saranno suscettibili di facilitarne la realizzazione. A questo scopo l’Associazione potrà promuovere, in coerenza con la Strategia EUSAIR delineata per l’area dall’Unione Europea:
  2. la costituzione di tavoli o gruppi di lavoro su temi di interesse comune;
  3. l’organizzazione di almeno un Forum annuale tra tutte le Camere di Commercio aderenti;
  4. lo sviluppo economico dei territori e delle filiere caratteristiche della Macro Regione Adriatico Ionica;
  5. lo sviluppo dello spirito imprenditoriale e delle piccole e medie imprese, del turismo sostenibile e l’incentivazione di iniziative locali di sviluppo e occupazione;
  6. l’integrazione del mercato del lavoro e dell’integrazione sociale;
  7. la condivisione di risorse umane e di strutture nel campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico, dell’istruzione, della cultura, delle comunicazioni;
  8. la tutela dell’ambiente, l’efficienza energetica e l’uso di fonti di energia rinnovabili;
  9. il miglioramento di reti e servizi nel campo dei trasporti, dell’informazione e della comunicazione;
  10. la cooperazione in campo giuridico, economico, sociale ed amministrativo
  11. promuovere o realizzare studi e ricerche sui sistemi giuridici dei paesi adriatici, sull’arbitrato, sulla conciliazione e sui procedimenti affini o collegati;
  12. la cooperazione tra cittadini ed istituzioni;
  13. la promozione e organizzazione di iniziative dirette ai giovani, per favorire l’occupazione, la diffusione dello spirito imprenditoriale e la nascita di nuove imprese;
  14. la gestione e l’organizzazione di attività di comunicazione, di pubbliche relazioni, promozionali, nonché studi e progetti;
  15. la progettazione finalizzata al ricorso, per la realizzazione delle finalità di cui sopra, a finanziamenti di qualsiasi natura e, in particolare, a quelli comunitari.

 

Articolo 4 Requisiti per l’elezione degli organi

  1. Possono essere eletti negli organi sociali coloro che ricoprono le cariche di componenti degli organi delle Camere di Commercio (Presidenti, membri di Giunta e/o Consiglio dei membri fondatori e ordinari) e di Segretario Generale delle stesse pro-tempore.
  2. L’espletamento delle suddette cariche è a titolo gratuito e, pertanto. non compete alcuna remunerazione e/o indennità, salvo rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute e documentate.
  3. I componenti decadono dalla carica in caso di perdita delle funzioni presso le Camere di Commercio o gli enti di appartenenza.

 

Articolo 5 Organi

  1. Sono organi dell’Associazione:
    1. l’Assemblea;
    2. il Presidente;
    3. i Vice Presidenti;
    4. il Consiglio Direttivo;
    5. Il Collegio dei revisori dei Conti

Articolo 6 L’Assemblea

  1. L’assemblea è l’organo che definisce gli indirizzi politici e programmatici. Essa è straordinaria e ordinaria. Dell’assemblea fanno parte i membri fondatori e ordinari.
  2. L’Assemblea straordinaria, previa acquisizione del parere dei soci fondatori, adotta le modifiche dello Statuto; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.
  3. L’Assemblea ordinaria elegge il Presidente ed i Vice Presidenti, elegge i membri del Consiglio Direttivo tranne i due componenti espressione dei soci fondatori, approva il bilancio ed il rendiconto annuale, nomina le Commissioni di Lavoro su particolari tematiche economico-giuridiche di interesse comune, adotta i Regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo, delibera su qualunque altro argomento che venga sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati.
  4. L’Assemblea straordinaria è regolarmente formata in prima convocazione ove siano presenti due terzi degli associati; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati; essa delibera tanto in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo il caso dello scioglimento e liquidazione che dovrà essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.
  5. L’Assemblea ordinaria è regolarmente formata in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice degli associati; in seconda convocazione con la presenza di 1/3 (un terzo) degli associati; essa delibera a maggioranza semplice dei presenti.
  6. Ogni componente dell’Assemblea ha diritto ad un voto e vi partecipa con il proprio rappresentante legale, o suo delegato, scelto tra i componenti dei propri organi. E’ ammesso il voto anche per delega.
  7. La convocazione dell’Assemblea è disposta dal Presidente.
  8. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno presso la Camera di Commercio di appartenenza del Presidente o presso la Camera di Commercio di volta in volta designata quale sede dell’edizione annuale del Forum.
  9. La convocazione può essere effettuata sia per lettera raccomandata, sia via e-mail, purché la segreteria accerti l’effettiva ricezione della comunicazione.

 

Articolo 7 Il Presidente

  1. Il Presidente viene scelto alternativamente tra i presidenti delle Camere fondatrici di cui all’art.2 comma 1; rappresenta l’Associazione ed è garante dello Statuto e dei Regolamenti.
  2. II Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle deliberazioni di detti organi, tiene i rapporti con gli organismi europei ed internazionali preposti alle politiche ed agli strumenti finanziari per lo sviluppo della cooperazione.
  3. Il Presidente resta in carica per la durata di 2 anni.

 

Articolo 8 I Vice Presidenti

  1. L’Assemblea elegge tre Vice Presidenti, scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo, con il compito di rappresentare e curare gli interessi di specifici ambiti territoriali o particolari settori economici e coadiuvare il Presidente nei compiti di indirizzo politico-strategico e con il fine di garantire la massima partecipazione democratica e condivisa all’attività dell’associazione.
  2. Uno dei tre Vice Presidenti dev’essere il componente espressione di una delle due Camere fondatrici, il quale indica tra gli altri due Vice Presidenti colui che svolge il ruolo di Vicario, con la funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento o di sua delega espressa.
  3. I Vice Presidenti restano in carica per 2 anni, in coincidenza con il mandato del Presidente.

 

Articolo 9 Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto degli indirizzi politici e programmatici dell’Assemblea, assicura l’operatività permanente dell’Associazione, assume tutte le decisioni riguardanti la realizzazione di progetti operativi per il raggiungimento degli scopi statutari e promuove il co- finanziamento necessario alla realizzazione dei progetti e  dei programmi.
  2. Il Consiglio Direttivo, in particolare, delibera a maggioranza su:
    1. l’ammissione di nuovi associati;
    2. l’istituzione di sedi secondarie;
    3. l’adesione ad associazioni, fondazioni, organismi pubblici e/o privati, anche internazionali;
    4. la nomina del Segretario Generale dell’Associazione;
    5. la misura del contributo annuale a carico degli associati;
    6. i regolamenti di funzionamento delle Commissioni di Lavoro;
    7. l’individuazione delle sedi delle Commissioni di Lavoro;
    8. l’attribuzione di cariche onorifiche;
  3. Il Consiglio Direttivo, comunque, provvede a tutte le incombenze non espressamente attribuite agli altri organi.
  4. Il Consiglio Direttivo, composto da membri fondatori, membri ordinari e consiglieri onorari, resta in carica due anni. L’organo è composto da un numero di rappresentanti degli associati, tra cui il Presidente ed i Vice Presidenti, pari al numero dei Paesi aderenti al Forum ed eletti dall’Assemblea, più due componenti espressione dei soci fondatori. A tale composizione possono aggiungersi i consiglieri onorari.
  5. La convocazione può essere effettuata sia per lettera raccomandata, sia via e-mail, purché la segreteria accerti l’effettiva ricezione della comunicazione.
  6. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche tramite il sistema della video- conferenza o altro mezzo ritenuto idoneo.
  7. II Consiglio Direttivo può affidare ai propri membri incarichi e missioni particolari.
  8. Del Consiglio Direttivo possono far parte a titolo onorifico personalità, in qualità di consiglieri onorari, di comprovata esperienza nel mondo camerale che abbiano ricoperto la carica di Presidente di Camera di Commercio e che si siano distinti per l’impegno profuso.

 

Articolo 10 Collegio dei revisori dei conti

  1. Ai revisori dei conti compete di vigilare sull’osservanza delle norme legislative, statutarie e regolamentari, con particolare riguardo alla regolarità contabile della gestione. In particolare, il collegio dei revisori è tenuto a relazionare all’assemblea sul bilancio consuntivo dell’anno precedente e sul bilancio preventivo dell’anno in corso.
  2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi ed un supplente, eletti dall’Assemblea, che durano in carica tre anni. Nella sua prima riunione il Collegio, in seduta plenaria, provvede a nominare, tra i membri effettivi, il Presidente.
  3. In caso di dimissioni o decadenza di un membro del Collegio, i membri rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando, nell’ordine della graduatoria, i non eletti alla precedente elezione da parte dell’Assemblea. I componenti così nominati durano in carica fino al termine in cui sarebbero cessati i revisori direttamente eletti. In caso di mancanza o esaurimento dei soggetti votati e non immediatamente eletti, il Consiglio Direttivo provvede, entro sei mesi, alla convocazione dell’Assemblea per eleggere i sostituti.
  4. Ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute e documentate.
  5. In considerazione della provenienza dei componenti da diversi paesi, le riunioni possono essere tenute anche tramite video-conferenza o altri mezzi idonei.

 

Articolo 11 Il Segretario Generale

  1. Il Segretario Generale viene individuato dal Consiglio Direttivo tra persone in possesso di esperienza e conoscenze adeguate sulle camere di commercio, sulla normativa italiana, sulla Macro Regione Adriatico Ionica e sui rapporti internazionali nell’ambito dell’Unione Europea.
  2. Ha cura degli aspetti funzionali, organizzativi ed amministrativi dell’Associazione. In particolare, spetta al Segretario Generale la redazione, tenuta e conservazione dei verbali, degli atti, del protocollo e dell’archivio, nonché la gestione del personale.
  3. Il Segretario Generale dispone di una segreteria che si occupa dell’organizzazione degli incontri periodici dell’Associazione, in collaborazione con la Camera di Commercio di volta in volta designata quale sede dell’evento, nonché delle attività amministrative e di coordinamento necessarie per garantire continuità e omogeneità di azione.
  4. L’incarico ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile.

 

Articolo 12 Risorse finanziarie

  1. Il Finanziamento dell’Associazione è costituito:
    1. dal contributo annuale a carico degli associati stabilito dal Consiglio Direttivo;
    2. dai contributi degli enti e degli altri organismi di sistema;
    3. da finanziamenti pubblici;
    4. da finanziamenti di organismi internazionali;
    5. da contributi di istituzioni pubbliche e private;
    6. da sponsors;
    7. da proventi da prestazione di servizi;
  2. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie vengono stabilite da apposito regolamento; il contributo annuale dovrà comunque tendere alla copertura dei costi amministrativi e di gestione.

 

Articolo 13 Esercizio finanziario

1.L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Di norma entro i primi sei mesi e comunque in occasione dell’edizione annuale del Forum il Consiglio sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all’anno in corso.

  1. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ma devono essere impiegati esclusivamente per le attività di cui all’art.1.

Articolo 14 Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea, convocata a tale scopo in sede straordinaria, con voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.
  2. Qualora venga deliberato lo scioglimento, la stessa Assemblea Straordinaria procede alla nomina di un Liquidatore, da scegliersi preferibilmente fra gli associati, determinandone e stabilendo contestualmente la destinazione del residuo fondo sociale.
  3. Eventuali eccedenze attive che dovessero risultare all’atto dello scioglimento non potranno essere distribuite tra gli associati, ma saranno versate ad associazioni analoghe senza fini di lucro, scelte dall’Assemblea Straordinaria o devolute a fini di pubblica utilità.

 

Articolo 15 Norme finali e transitorie

  1. Il Consiglio Direttivo dovrà assumere tutti gli atti finalizzati al riconoscimento giuridico ed alla legittimazione internazionale del Forum
  2. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile italiano.